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Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Statuto
Art. 1: costituzione
Il Consiglio pastorale Parrocchiale viene costituito a norma del canone 536 del Codice di Diritto Canonico, il quale stabilisce che in ogni parrocchia “venga costituito il Consiglio Pastorale, che presieduto dal Parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale”.
Art. 2: natura
Il Consiglio Pastorale è l’organo consultivo, qualificato e significativo della responsabilità ecclesiale dell’intera Comunità parrocchiale nell’unità della fede e nella varietà dei carismi e ministeri.
Art. 3: finalità
Esso ha il compito di studiare, programmare promuovere e verificare, in spirito di fraternità e di comunione, alla luce del piano diocesano e foraniale, l’azione pastorale della comunità.
Art. 4: composizione
Il Consiglio Pastorale è composto
Dal Parroco che lo presiede
Da ministri ordinati che operano in Parrocchia;
da rappresentanti delle Comunità religiose ivi residenti;
e soprattutto da laici.
I membri laici del Consiglio Pastorale vengono scelti tra le persone che si distinguono per la vita cristiana,
volontà di impegno, capacità di dialogo e di sereno giudizio, nonché per conoscenza dei concreti bisogni della Parrocchia.
I laici rientrano in congruo numero a giudizio del parroco: di essi
Due terzi vengono scelti per elezione
Un terzo sono designati dal Parroco.
Per quanto concerne i membri da eleggere, ogni organismo laicale esistente in parrocchia designa per votazione uno o due elementi secondo il parere del Parroco.
E’ auspicabile che, appena possibile, altri membri laici vengano scelti per votazione in un’assemblea parrocchiale, tra i fedeli della parrocchia, non inseriti in organismi ecclesiali.
Art. 5: commissioni
All’interno del Consiglio si possono istituire Commissioni, con l’eventuale aggiunta di altri membri competenti, con il compito di seguire più da vicino un particolare settore del paiano pastorale.
Art. 6: durata
Il Consiglio Pastorale ha la durata di tre anni.
I membri elettivi possono essere rieletti per un secondo triennio.
Art. 7: rapporti con la Diocesi
Il Consiglio Pastorale deve essere in costante rapporto con la Diocesi e il suo Pastore.
Art. 8: modifiche
Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.